Inviato esito
Gara #30
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, di cui all'art. 1 commi da 974 a 978, della legge 28.12.2015, n.208. Lavori di riqualificazione delle sedi viarie e del Palazzo Comunale del centro storico.Informazioni appalto
28/03/2025
Negoziata
Lavori
€ 786.528,97
LAGANA' GIORGIO
Categorie merceologiche
454541 - Lavori di restauro
Lotti
Inviato esito
1
B5A3F53902
H35I18000170001
Solo prezzo
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, di cui all'art. 1 commi da 974 a 978, della legge 28.12.2015, n.208. Lavori di riqualificazione delle sedi viarie e del Palazzo Comunale del centro storico.
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, di cui all'art. 1 commi da 974 a 978, della legge 28.12.2015, n.208. Lavori di riqualificazione delle sedi viarie e del Palazzo Comunale del centro storico. CUP H35I18000170001
€ 768.309,14
€ 200.185,62
€ 18.219,83
€ 563.565,66
Determinazione n. 237 R.G. - R.I. n.125 del 15/05/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 03082820832 | ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL |
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 2 - Sommatoria: 149.746 - Media: 24.957 - Scarto medio: 2.128 - Rapporto: 0.085 - Soglia individuata: 29.948
Visualizza partecipanti
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Laganà | Giorgio | RUP |
Scadenze
07/04/2025 18:00
11/04/2025 18:00
14/04/2025 09:00
Allegati
|
Verbale di aggiudicazione SHA-256: 09e4aff5b50e4c6f1a62a22efb276a3cb72877da6635023a0d2893d78d41751c 22/04/2025 12:06 |
21.08 kB | |
|
Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 726be19e9b535b443c7543421bc382a17a84626e6fbee9b1f3ddeaece9300ecb 20/05/2025 09:10 |
17.17 kB | |
|
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 328322a00268a88c30f5f1b7e77c64bc086a2f6d88ea88b4b4976e77809d172e 20/05/2025 09:23 |
16.88 kB |
Chiarimenti
31/03/2025 17:21
Quesito #1
La categoria scorporabile OS30 rientra con il "principio dell’assorbimento" nella categoria OG11?
01/04/2025 09:19
Risposta
L’ordinamento riconosce il principio dell’assorbimento, per effetto del quale l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara (cfr. in tal senso, ANAC, ex multis, delibera n. 185 del 3 maggio 2023).
31/03/2025 17:23
Quesito #2
Il subappalto qualificante vale per le categorie OG3, OS28, OS30, OS27, in caso l'operatore economico sia qualificato per la categoria prevalente OG2, tale da coprire l'intero importo dell'appalto?
01/04/2025 09:17
Risposta
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto nelle categorie scorporabili a base di gara per sopperire ad un difetto di qualificazione (c.d. subappalto qualificante / necessario) nella dichiarazione di subappalto dovrà espressamente manifestare la volontà di avvalersi di subappalto necessario, cioè di subappaltare i lavori della categoria perché privo di corrispondente qualificazione” potendo predicarsi soltanto l’illegittimità dell’esclusione, ad esempio, dell’operatore “qualificato per la categoria prevalente e per tutte le categorie scorporabili, meno una per la quale ha però dichiarato in modo inequivoco nel proprio DGUE di voler ricorrere al subappalto” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 24 gennaio 2024, n. 1405).
31/03/2025 17:24
Quesito #3
La categoria prevalente OG2 è subappaltabile nel limite del 49%?
01/04/2025 09:17
Risposta
No. Nei documenti di gara la stazione appaltante non ha previsto la possibilità di subappaltare la categoria prevalente OG2
31/03/2025 17:32
Quesito #4
è ammesso avvalimento per la categoria OS30?
01/04/2025 09:17
Risposta
Si rappresenta che l’art. 104, co. 11, D.lgs. 36/2023 dispone che “nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”. La nuova previsione sostituisce il divieto di avvalimento di cui al previgente art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016, secondo cui per gli appalti o concessioni di lavori in cui rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Ed invero, l’ultimo comma dell’art. 104 D.lgs. 36/2023 non riguarda casi di limitazioni all’avvalimento, poiché esso prevede che nei casi di ricorso all’avvalimento premiale non è ammessa la partecipazione alla medesima gara sia dell’impresa ausiliaria che di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. (Parere MIMS n. 2076/2023)
03/04/2025 16:50
Quesito #7
gentilissimi dal quesito #2 del 31/03 "Il subappalto qualificante vale per le categorie OG3, OS28, OS30, OS27, in caso l'operatore economico sia qualificato per la categoria prevalente OG2, tale da coprire l'intero importo dell'appalto" a cui avete risposto AFFERMATIVAMENTE sembrerebbe possibile subappaltare per intero OS30 CON SUBAPPALTO NECESSARIO insieme alle altre scorporabili, si richiede conferma in merito alla questione. Cordialità
08/04/2025 08:45
Risposta
In caso l'operatore economico sia qualificato per la categoria prevalente OG2 può subappaltare per intero la cat. OS 30 nel caso in cui ricorra al subappalto qualificante.
Il subappalto ex art. 12, comma 2 del D.L. 47/2014, è istituto generale di matrice pro-concorrenziale, volto a consentire a quegli operatori economici, privi di taluni requisiti, di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, nell’interesse non solo degli operatori economici ma anche delle stazioni appaltanti (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, Sent., (data ud. 14/06/2023) 22/08/2023, n. 1204).
Segnatamente, l’art. 12, comma 2 del D.L. 47/2014, conv. L. 80/2014, consente all’operatore economico concorrente che sia qualificato nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, di eseguire tutte le lavorazioni oggetto di appalto, anche se non in possesso delle relative attestazioni SOA.
Fanno eccezione a tale regola le categorie scorporabili, di cui alla lettera b), dell’art. 12 del D.L. 47/2014, conv. in L. 80/2014, che abbiano ad oggetto lavorazioni a “qualificazione obbligatoria” riconducibili alle lavorazioni SIOS di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto, le quali restano “comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”.
Pertanto, il subappalto qualificante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. 47/2014 rileva solo in sede di partecipazione alla gara, in quanto strumento di ausilio del concorrente, sostitutivo del requisito di qualificazione obbligatoria mancante, e atteggiandosi dunque a modalità di attestazione “alternativa” del possesso del requisito stesso.
Il Consiglio di Stato (Sez. V, 14 giugno 2024, n. 5351) ha sentenziato che la dichiarazione di subappalto qualificante è comunque sufficientemente per ricorrere al subappalto di quella quota lavori per tutta la sua interezza proprio in quanto ritenuto obbligatorio per i lavori soggetti a qualificazione necessaria.
Il subappalto ex art. 12, comma 2 del D.L. 47/2014, è istituto generale di matrice pro-concorrenziale, volto a consentire a quegli operatori economici, privi di taluni requisiti, di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, nell’interesse non solo degli operatori economici ma anche delle stazioni appaltanti (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, Sent., (data ud. 14/06/2023) 22/08/2023, n. 1204).
Segnatamente, l’art. 12, comma 2 del D.L. 47/2014, conv. L. 80/2014, consente all’operatore economico concorrente che sia qualificato nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, di eseguire tutte le lavorazioni oggetto di appalto, anche se non in possesso delle relative attestazioni SOA.
Fanno eccezione a tale regola le categorie scorporabili, di cui alla lettera b), dell’art. 12 del D.L. 47/2014, conv. in L. 80/2014, che abbiano ad oggetto lavorazioni a “qualificazione obbligatoria” riconducibili alle lavorazioni SIOS di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto, le quali restano “comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”.
Pertanto, il subappalto qualificante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. 47/2014 rileva solo in sede di partecipazione alla gara, in quanto strumento di ausilio del concorrente, sostitutivo del requisito di qualificazione obbligatoria mancante, e atteggiandosi dunque a modalità di attestazione “alternativa” del possesso del requisito stesso.
Il Consiglio di Stato (Sez. V, 14 giugno 2024, n. 5351) ha sentenziato che la dichiarazione di subappalto qualificante è comunque sufficientemente per ricorrere al subappalto di quella quota lavori per tutta la sua interezza proprio in quanto ritenuto obbligatorio per i lavori soggetti a qualificazione necessaria.
03/04/2025 17:51
Quesito #8
LA NOSTRA IMPRESA è IN POSSESSO DELLA CATEGORIA SOA OG2 -CLASSIFICA III BIS E OG3 -CLASSIFICA II, COPRENDO L'INTERO IMPOSRTO DELL'APPALTO NELLA CATEGORIA PREVALENTE PUO' PARTECIPARE ALLA GARA DICHIARANDO DI VOLER SUBAPPALTARE LE CATEGORIE SCORPORABILI OS 28, OS30, OS27 ?
DISTINTI SALUTI
DISTINTI SALUTI
08/04/2025 08:48
Risposta
La categoria OS 27 risulta di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, e pertanto è stata inclusa nella categoria prevalente.
La categoria OS 28 è subappaltabile.
La categoria OS 30 non è subappaltabile tranne che l’operatore economico dichiari in modo inequivocabile nel DGUE di ricorrere esclusivamente per detta categoria al subappalto qualificante/necessario per l’intera quota.
La categoria OS 28 è subappaltabile.
La categoria OS 30 non è subappaltabile tranne che l’operatore economico dichiari in modo inequivocabile nel DGUE di ricorrere esclusivamente per detta categoria al subappalto qualificante/necessario per l’intera quota.
04/04/2025 09:21
Quesito #9
La presente Impresa è sprovvista di Categoria OS30 ma ha soa OG10 II, Trattandosi di procedura per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 DATA "L'ANALOGIA" DEI lavori impiantistici appartenenti alle categorie OG10,OS30; (OLTRE OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 ;OG9,) SI chiede se può partecipare alla presente gara solo con soa OG10 II al posto di OS30
08/04/2025 08:51
Risposta
Non è ammessa “l’Analogia” per i lavori che richiedono competenze specialistiche… infatti la Categoria OS 30 comprende interventi che necessitano di competenze specialistiche e attrezzature tecniche molto avanzate, ne consegue che con la sola SOA OG10 II al posto della OS30 non può partecipare alla gara.
L'operatore economico qualora sia sprovvisto della categoria OS30 ma è qualificato per la categoria prevalente, tale da coprire l'intero importo dell'appalto, per detta categoria può ricorrere al subappalto qualificante/necessario, dichiarandolo nel proprio DGUE in modo inequivocabile.
L'operatore economico qualora sia sprovvisto della categoria OS30 ma è qualificato per la categoria prevalente, tale da coprire l'intero importo dell'appalto, per detta categoria può ricorrere al subappalto qualificante/necessario, dichiarandolo nel proprio DGUE in modo inequivocabile.